UFFICI DEMOGRAFICI -  STATO CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI - ELETTORALE

  Via Vittorio Veneto, 61 - 37052 Casaleone (vr)

Tel. 0442- 328705       Fax 0442- 333296

e-mail: demografici@comune.casaleone.vr.it     P.E.C. demografici.comune.casaleone.vr@pecveneto.it

 

ASSESSORE: Dott. Alessandro BIANCHI

 

Responsabile Sig.ra Silvia GIARDINI

 

 

 

 

 

 

 

PROROGA SCADENZA CARTA D'IDENTITA'

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.I.E.

 

 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

 

 

ORARIO DI APERTURA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

 

 

Mattino: dal Lun. al Ven. dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Pomeriggio:  Mer. dalle 14:30 alle 17:30

 

 

IL TEMPO MEDIO PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA VARIA DAI 15 AI 30 MIN.

 

    La carta d' identità cartacea è andata in pensione

DAL   1/06/2018 IL COMUNE DI CASALEONE RILASCIA SOLO LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Il nuovo documento sostituisce obbligatoriamente il tradizionale documento su carta (la nuova CIE è stata introdotta dall' articolo 10 comma 3 del D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015). La nuova Carta d'Identità Elettronica è tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile pertanto il Ministero dell'Interno, seguendo gli impegni con l'Unione Europea, ha imposto ai Comuni, con la circolare 4/2017, il rilascio esclusivo del documento digitale.

La CIE non è stampata dal Comune in tempo reale, ma dal Poligrafico dello Stato e viene recapitata al domicilio del cittadino entro 6 gg.

 

 PER RITARDI DI CONSEGNA O MALFUNZIONAMENTO DELLA CARTA

TELEFONARE AL NUMERO VERDE

 

800 263 388

 

INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA/RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E)

Nel corso dell'anno 2016 il Ministero dell'Interno ha avviato il processo per sostituire progressivamente, alla data di rispettiva scadenza, le carte d'identità cartacee fin'ora in uso con le nuove carte d'identità elettroniche (sigla: C.I.E.). Così come già avviene per altri documenti identificativi (es.: patente di guida), la carta di identità elettronica verrà confezionata e fatta pervenire al cittadino a cura del Ministero stesso: ai Comuni spetterà solo più la raccolta delle richieste di emissione delle nuove C.I.E. e dei relativi dati da parte del cittadino. In questo contesto il Comune di CASALEONE avvierà, con decorrenza da 1 Giugno 2018, la procedura di emissione della nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.). Nei paragrafi che seguono viene descritto cosa cambia e cosa no rispetto alla vecchia carta d'identità cartacea.

 

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

La nuova Carta di identità elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, ecc.) ormai di uso comune. Essa è dotata di un microprocessore (chip) informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente diverse informazioni. Grazie a ciò, la nuova C.I.E. è: - un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero; - un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (es.: area "Shengen"); - uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) dello Stato; - un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione che consentano tale modalità di identificazione.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di numero unico nazionale.

2. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Tutte le carte di identità cartacee già in circolazione rimarranno pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata: la nuova C.I.E. verrà rilasciata solo a tale scadenza, oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l'utilizzabilità. La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto al precedente tipo di documento cartaceo:

 

red03_next.gif  3 anni di validità per i minori di età inferiore a tre anni,

red03_next.gif  5 anni di validità per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni

red03_next.gif 10 anni di validità per i cittadini maggiorenni, tenendo conto che la data di scadenza di tutte le carte di identità rilasciate o        rinnovate a partire dal 10.02.2012 corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla         scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo come sopra indicato.

 

3. COSTO DEL DOCUMENTO

Il costo della C.I.E. è stabilito in € 22,00, da pagare allo sportello comunale in contanti al momento del rilascio della ricevuta di richiesta di emissione della C.I.E.. In futuro sarà possibile pagare anticipatamente anche con BANCOMAT, non appena questo sarà reso disponibile.

4. CHI RILASCIA LA C.I.E.?

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio). Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico, dato che non è possibile il rilascio a vista dello stesso.

5. CHI PUO’ RICHIEDERE LA C.I.E.?

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di CASALEONE o che comunque abbiano, in tale Comune, la loro dimora ai sensi delle vigenti norme in tema di Regolamento Nazionale di Anagrafe (D.P.R. 223/1989 e s.m.i.). Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore), munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

6. QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE LA C.I.E.?

Come per la carta d'identità cartacea, la nuova Carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:

 * Primo rilascio;

 * Smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;

 * Deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte del personale di sportello;

 * Scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

7. COME SI FA A RICHIEDERE LA C.I.E.?

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 15/30 minuti a persona e nel Comune di Casaleone vi è una sola postazione abilitata dal Ministero presso l’Ufficio Anagrafe. Ciò significa che i tempi di attesa sono maggiori rispetto a quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta d'identità cartacea.

 

Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli demografici per la C.I.E. sono i seguenti:

 

Mattino: dal Lun. al Ven. dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Pomeriggio:  Mer. dalle 14:30 alle 17:30

 

 

8. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E.?

Una volta ottenuta la prenotazione, o comunque l'accesso alla postazione assegnata, è necessario presentarsi muniti di:

• Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata; oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità resa presso le autorità competenti.

• Una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto, ovvero: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile - vedi istruzioni su http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf; in alternativa, la fotografia, comunque dotata dei requisiti suddetti, può anche essere contenuta in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 500kb e 400dpi.

• La tessera sanitaria - codice fiscale in corso di validità.

• Denaro contante (euro 22,00, si può rilasciare resto) oppure carta Bancomat (quando sarà disponibile tale sistema di pagamento).

 

9. FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA C.I.E.

Come già per la Carta d'identità cartacea, in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale, Posto di polizia di P.S., Questura) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi. Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere di persona (o per telefono) allo sportello Anagrafe. Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta d'identità elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E. reperibile nei contatti a questo link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/, oppure contattando il numero 800263388 fornendo i seguenti dati: - Nome e Cognome - Codice Fiscale - Numero della C.I.E. se disponibile - Estremi della denuncia presentata alle forze dell'ordine (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.). Una volta fatto tutto ciò, lo sportello comunale avvierà quindi la richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, con nuovi numeri di serie e decorrenza dalla data di nuovo rilascio (alla lettera non trattasi dunque di duplicato), dietro la nuova corresponsione dell'importo di  €.22,00.

10. CITTADINI NON COMUNITARI

I cittadini non comunitari devono presentare l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. In caso di richiesta della prima carta d’identità dovranno presentare anche il passaporto o documento di riconoscimento del paese estero.

11. VALIDITA’ PER L’ESPATRIO

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per tutti i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio appare apposita dicitura. Al fine di ottenere il rilascio della Carta d’identità valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185 .

Minori Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell’assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l’espatrio. Restano valide le indicazioni riguardo la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione): essi devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

Cittadini stranieri I cittadini non italiani, comunitari ed extracomunitari, maggiorenni e minorenni, possono ottenere solo il documento di identità non valido per l’espatrio. Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, selezionando il Paese di proprio interesse. L’allegato F deve essere compilato da almeno un genitore nel caso in cui si richieda la C.I.E. per minore straniero.

12. ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa.

All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

13. PIN/PUK

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso Ufficio comunale e permetteranno di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l’autenticazione in rete mediante tale mezzo. Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d’identità richiesto

14. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale (S.I.T.). Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso i nostri uffici ad ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il seguente link http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=5. Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

15. PERSONE IMPOSSIBILITATE A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO PER MOTIVI PARTICOLARI

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute, o perché appartenenti a ordini religiosi soggetti a clausura, o per motivi di detenzione, od altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad es., un familiare) dotata di delega scritta potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato e presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E., l’Ufficiale d’anagrafe segnalerà l’impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio/ospedale/casa di riposo o di detenzione da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell’identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale di anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E.. In alternativa, il soggetto munito di delega del soggetto interessato potrà anche richiedere l’emissione del documento nella versione cartacea portando la carta d’identità scaduta e tre fotografie.

fotografie: la procedura per l'identificazione e la firma da parte dell'interessato avviene come sopra descritto per la richiesta di C.I.E. per persona impossibilitata per gravi motivi.

16. ECCEZIONI.

A partire dal  01/06/2018  , presso il Comune di CASALEONE sarà di norma obbligatoria la procedura di rilascio della sola C.I.E., e non è più previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo, se non nei seguenti casi eccezionali:

Cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero); infatti per essi non è ancora attualmente prevista la possibilità di dotarsi di C.I.E.;

• Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per i seguenti tassativi motivi, stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 4/2017:

- salute;

- viaggio;

- consultazione elettorale;

- partecipazione a concorsi;

- partecipazione a gare pubbliche (amministrative).

In tali casi di urgenza, il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ALLEGATO), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando chiaramente la circostanza invocata, nonché la modalità in cui l'Ufficio può controllare la dichiarazione stessa, nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione;

Tutte le dichiarazioni sostitutive allegate alla richiesta di rilascio della carta d'identità in formato cartaceo verranno controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con possibilità di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., compresa la possibile riconsegna forzata del documento cartaceo ingiustamente ottenuto