FAQ Piano casa

Si elencano di seguito alcune domande e risposte relative alla legge Regionale n. 14/2009 denominata "PIANO CASA"

 in attesa di approvazione delibera di Consilgio Comunale che fornirà ulteriori elementi e regole.

 

  1. Cosa prevede il cosiddetto “Piano casa” varato dalla Regione Veneto?

    La Legge Regione Veneto n. 14 dell’ 8 luglio 2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”, consente l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume esistente se destinati ad uso residenziale e del 20%  della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

  2. Quando è entrata in vigore la Legge Regione Veneto n. 14 dell’8 luglio 2009?

    La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 luglio 2009, ed  è entrata in vigore l’11 luglio 2009 per quanto riguarda la prima casa di abitazione.

  3. Cosa si intende per “prima casa di abitazione”?

    In attesa di chiarimenti  in merito da parte della Regione Veneto, si assume la seguente definizione “Casa di abitazione nella quale il denunciante, all’atto di presentazione della DIA, ha la residenza anagrafica e sulla quale è titolare del diritto di proprietà, o usufrutto, o uso o abitazione” .

    Posso presentare l’ampliamento per la seconda casa o per fabbricati ad uso diverso dal residenziale?

    Per i fabbricati residenziali non prima casa e ad uso diverso dal residenziale è necessario attendere l’approvazione di un Regolamento comunale.
    Tale regolamento dovrà essere deliberato entro il 30 ottobre 2009 e potrà definire ulteriori limiti e modalità applicative del Piano casa.

  4. E’ prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione ?

    E’ prevista una riduzione del 60% del contributo di costruzione, ma solo per chi realizza l’intervento sulla prima casa di abitazione. Applicabile quindi qualora l’avente titolo sulla prima casa di abitazione ha un diritto reale pro quota, la riduzione del contributo spetta in misura proporzionale al titolo di proprietà o di godimento in possesso alla data di presentazione della DIA.

  5. L’ampliamento si può realizzare tramite un corpo edilizio separato?

    Si, è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato ma solo in casi eccezionali (rif. art. 2, comma 2).

  6. Quali sono i vincoli di costruzione per i proprietari delle case a schiera?

    In ipotesi di case a schiera la legge prevede che l’ampliamento sia realizzato in maniera uniforme, con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (art. 2, comma 4). 

  7. Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio può costruire (ad es. chiudere una veranda ) in autonomia oppure è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale?

    Ciascun condomino può realizzare l’ampliamento della propria unità immobiliare senza la necessità dell’approvazione da parte dell’assembleacondominiale per quanto riguarda le parti in proprietà esclusiva; permane il rispetto del limite del 20%  e della disciplina del  Codice Civile sul condominio negli edifici.

  8. Nel calcolo della cubatura dell’edificio da ampliare, è possibile considerare anche il sottotetto?

    Si, sia nel caso in cui il sottotetto sia stato recuperato ai fini abitativi, sia nel caso non sia ancora stato recuperato ma possegga le caratteristiche per essere trasformato a fini abitativi , è possibile considerare il sottotetto nel calcolo del volume dell’edificio principale, purchè sia esistente al 31 marzo 2009.

  9. Gli interventi previsti dalla legge devono essere realizzati con il permesso di costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?

     Per gli interventi contemplati dalla legge è necessario presentare la DIA

  10. Quanto tempo c’è a disposizione  per fare richiesta?

    Le richieste dovranno pervenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale (11 luglio 2009).

  11. Chi possiede una  prima casa in centro storico, può usufruire delle agevolazioni previste dalla legge?

    Gli interventi previsti dalla legge non si applicano nei centri storici.

  12. In quali altri casi la legge non trova applicazione?

    Gli interventi previsti dalla legge non si applicano  negli edifici soggetti a vincolo monumentale, nelle aree di inedificabilità assoluta, negli immobili anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demolizione, nei casi in cui comportino una elusione della normativa sulle grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica.

  13. I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione della legge?

    I Comuni dovranno deliberare entro il 30 ottobre 2009, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, come e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa.

  14. E’ possibile aumentare ulteriormente la percentuale di ampliamento?

    I casi in cui è possibile aumentare la percentuale di ampliamento sono i seguenti:
    a) L’ampliamento può essere realizzato fino al 30% qualora vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.
    b) Per quanto riguarda gli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, è possibile la demolizione e la ricostruzione con un ampliamento  fino al  40 % se si utilizzeranno tecniche costruttive di bioedilizia (rif. LRV 4/2007).
    c) La percentuale di ampliamento arriva fino al 50% nel caso in cui la ricostruzione dell’edificio demolito comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti che implicano la modifica dell’area di sedime e delle sagome degli edifici originari e siano oggetto di un piano attuativo.