FAQ Piano casa
Si elencano di seguito alcune domande e risposte relative alla legge Regionale n. 14/2009 denominata "PIANO CASA"
in attesa di approvazione delibera di Consilgio Comunale che fornirà ulteriori elementi e regole.
Cosa prevede il cosiddetto “Piano casa” varato dalla
Regione Veneto?
La Legge Regione Veneto n. 14 dell’
8 luglio 2009 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”, consente
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20%
del volume esistente se destinati ad uso
residenziale e del 20% della superficie coperta se
adibiti ad uso diverso.
Quando
è entrata in vigore la Legge Regione Veneto n. 14 dell’8 luglio
2009?
La legge è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 luglio 2009, ed è
entrata in vigore l’11 luglio 2009 per quanto
riguarda la prima casa di abitazione.
Cosa
si intende per “prima casa di abitazione”?
In
attesa di chiarimenti in merito da parte della Regione Veneto,
si assume la seguente definizione “Casa di abitazione nella quale
il denunciante, all’atto di presentazione della DIA, ha la
residenza anagrafica e sulla quale è titolare del diritto di
proprietà, o usufrutto, o uso o abitazione” .
Posso
presentare l’ampliamento per la seconda casa o per fabbricati ad
uso diverso dal residenziale?
Per i fabbricati
residenziali non prima casa e ad uso diverso dal residenziale è
necessario attendere l’approvazione di un Regolamento
comunale.
Tale regolamento dovrà essere deliberato entro il 30
ottobre 2009 e potrà definire ulteriori limiti e modalità
applicative del Piano casa.
E’ prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione
?
E’ prevista una riduzione del 60% del
contributo di costruzione, ma solo per chi realizza
l’intervento sulla prima casa di abitazione. Applicabile
quindi qualora l’avente titolo sulla prima casa di abitazione ha
un diritto reale pro quota, la riduzione del contributo spetta in
misura proporzionale al titolo di proprietà o di godimento in
possesso alla data di presentazione della DIA.
L’ampliamento
si può realizzare tramite un corpo edilizio separato?
Si,
è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato ma solo in
casi eccezionali (rif. art. 2, comma 2).
Quali
sono i vincoli di costruzione per i proprietari delle case a
schiera?
In ipotesi di case a schiera la legge
prevede che l’ampliamento sia realizzato in maniera uniforme, con
le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (art.
2, comma 4).
Il
proprietario di un appartamento all’interno di un condominio può
costruire (ad es. chiudere una veranda ) in autonomia oppure è
necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale?
Ciascun
condomino può realizzare l’ampliamento della propria unità
immobiliare senza la necessità dell’approvazione da
parte dell’assembleacondominiale per quanto riguarda le
parti in proprietà esclusiva; permane il rispetto
del limite del 20% e della disciplina del Codice Civile
sul condominio negli edifici.
Nel calcolo della cubatura dell’edificio da ampliare, è
possibile considerare anche il sottotetto?
Si, sia
nel caso in cui il sottotetto sia stato recuperato ai fini
abitativi, sia nel caso non sia ancora stato recuperato ma possegga
le caratteristiche per essere trasformato a fini abitativi , è
possibile considerare il sottotetto nel calcolo del volume
dell’edificio principale, purchè sia esistente al 31
marzo 2009.
Gli
interventi previsti dalla legge devono essere realizzati con il
permesso di costruire o è possibile fare ricorso alla DIA?
Per
gli interventi contemplati dalla legge è necessario presentare
la DIA
Quanto
tempo c’è a disposizione per fare richiesta?
Le
richieste dovranno pervenire entro 24 mesi
dall’entrata in vigore della Legge Regionale (11 luglio
2009).
Chi
possiede una prima casa in centro storico, può usufruire
delle agevolazioni previste dalla legge?
Gli
interventi previsti dalla legge non si applicano
nei centri storici.
In quali altri casi la legge non trova applicazione?
Gli
interventi previsti dalla legge non si applicano negli edifici
soggetti a vincolo monumentale, nelle aree di inedificabilità
assoluta, negli immobili anche parzialmente abusivi soggetti
all’obbligo di demolizione, nei casi in cui comportino una
elusione della normativa sulle grandi strutture di vendita, centri
commerciali e parchi commerciali, nelle aree dichiarate ad alta
pericolosità idraulica.
I Comuni possono stabilire ulteriori limiti di applicazione
della legge?
I Comuni dovranno deliberare entro il
30 ottobre 2009, sulla base di specifiche
valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed
ambientale, come e con quali ulteriori limiti e modalità applicare
la normativa.
E’
possibile aumentare ulteriormente la percentuale di ampliamento?
I
casi in cui è possibile aumentare la percentuale di ampliamento
sono i seguenti:
a) L’ampliamento può
essere realizzato fino al 30% qualora vengano utilizzate tecnologie
che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una
potenza non inferiore a 3 Kwh.
b) Per
quanto riguarda gli edifici realizzati prima del 1989 che
necessitano di adeguamento agli attuali standard qualitativi,
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, è possibile
la demolizione e la ricostruzione con un ampliamento fino al
40 % se si utilizzeranno tecniche costruttive di bioedilizia (rif.
LRV 4/2007).
c) La percentuale di
ampliamento arriva fino al 50% nel caso in cui la ricostruzione
dell’edificio demolito comporti una ricomposizione
planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle
esistenti che implicano la modifica dell’area di sedime e delle
sagome degli edifici originari e siano oggetto di un piano
attuativo.